[1]Verifica
[2]1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle Parti ha il diritto:
- a)di verificare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato X del presente accordo, tutto o parte del programma generale di controllo delle autorita' dell'altra Parte o di altre misure, se del caso. La Parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese;
- b)di chiedere all'altra Parte, a decorrere da una data concordata tra le Parti, l'invio di informazioni sulla totalita' o su una parte del programma generale di controllo e delle relazioni sui risultati dei controlli svolti nell'ambito di tale programma;
- c)di partecipare, previa richiesta e se del caso, per le prove di laboratorio riguardanti le merci degli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo, al programma periodico di prove interlaboratorio per test specifici organizzato dal laboratorio di riferimento dell'altra Parte. Le spese di partecipazione sono a carico della Parte partecipante. 2. Ciascuna delle Parti puo' condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle Parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti. 3. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo puo' modificare, mediante una decisione, l'allegato X del presente accordo, in funzione dei lavori svolti al riguardo dalle organizzazioni internazionali. 4. I risultati delle verifiche possono contribuire alle misure di cui agli articoli 64, 66 e 72 del presente accordo adottate dalle Parti o da una di esse.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
