[1]Armi di distruzione di massa

[2]1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce alla stabilita' e alla sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtu' dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e in virtu' di altri obblighi internazionali in materia. 3. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 4. Le parti decidono inoltre di cooperare e contribuire al conseguimento dell'obiettivo della non proliferazione:

  • a)provvedendo, a seconda dei casi, a firmare, ratificare o aderire a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti e ad attuarli e rispettarli pienamente;
  • b)adottando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 5. Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi la loro cooperazione in questo settore.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art15 · fonte su Normattiva