[1]Nesso di causalita'
[2]Per istituire misure antidumping o compensative e conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e dall'articolo 15, paragrafo 5, dell'accordo SCM, le autorita' incaricate dell'inchiesta - nel quadro della dimostrazione del rapporto di causalita' tra le importazioni in dumping e il pregiudizio per l'industria interna - separano e distinguono gli effetti pregiudizievoli di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping o sovvenzionate.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
