[1]Lotta al terrorismo

[2]1. Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e convengono - nel rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti, delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e della loro rispettiva legislazione e regolamentazione, come pure della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 - di cooperare per la prevenzione e la repressione delle azioni terroristiche. 2. Tale cooperazione avviene in particolare:

  • a)nel quadro della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali, comprese tutte le risoluzioni pertinenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
  • b)mediante lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
  • c)mediante una collaborazione, anche sul piano tecnico e della formazione, in merito ai mezzi e ai metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e mediante lo scambio delle esperienze acquisite in materia di prevenzione del terrorismo e di protezione nella lotta al terrorismo;
  • d)mediante lo scambio di opinioni in merito ai quadri legislativi e alle migliori pratiche, nonche' mediante assistenza tecnica e amministrativa;
  • e)mediante lo scambio di informazioni conformemente alla rispettiva legislazione;
  • f)mediante l'assistenza tecnica e la formazione riguardanti i metodi di indagine, le tecnologie dell'informazione, l'elaborazione di protocolli di prevenzione, i sistemi di allerta e la risposta efficace alle minacce o alle azioni terroristiche; e
  • g)mediante lo scambio di opinioni su modelli di prevenzione connessi ad altre attivita' illegali legate al terrorismo, quali tra l'altro il riciclaggio del denaro, il traffico di armi da fuoco, la falsificazione dei documenti di identita' e la tratta degli esseri umani.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art16 · fonte su Normattiva