[1]Trattamento nazionale

[2]1. Nei settori specificati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri stabilimenti e investitori simili. 2. Una parte puo' adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti e investitori simili oppure un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori della parte rispetto agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che gli investitori in questione sono stranieri.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art165 · fonte su Normattiva