[1]Settori interessati
[2]Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento(12) in tutti i settori dell'attivita' economica, quale definita all'articolo 162, tranne:
- a)l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari;
- b)la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- c)i servizi audiovisivi;
- d)il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne(13); e
- e)i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
- i)i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
- ii)la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- iii)i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
- iv)altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, elencati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).
[3]---------- (12) Il presente capo non disciplina la protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 165, ivi comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. (13) Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
