[1]Finanziamenti allo sviluppo

[2]1. Le parti decidono di sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere le politiche e le disposizioni regolamentari per il finanziamento dello sviluppo e a rafforzare la cooperazione, cosi' da conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, quali gli obiettivi di sviluppo del millennio, e realizzare gli impegni enunciati nel consenso di Monterrey e assunti in altre sedi analoghe. 2. Per questo, e con l'obiettivo di promuovere societa' piu' inclusive, le parti riconoscono la necessita' di sviluppare nuovi e innovativi meccanismi finanziari.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art18 · fonte su Normattiva