[1]Coesione sociale, compresa la lotta alla poverta', alle diseguaglianze e all'esclusione

[2]1. Le parti, nel riconoscere che lo sviluppo sociale deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, concordano che la finalita' della cooperazione e' migliorare la coesione sociale mediante la riduzione della poverta', dell'ingiustizia, delle diseguaglianze e dell'esclusione sociale, in particolare nella prospettiva di realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio nonche' l'obiettivo, concordato a livello internazionale, di promuovere una globalizzazione equa e un lavoro dignitoso per tutti. La realizzazione di questi obiettivi mobilita importanti risorse finanziarie, tanto nazionali quanto della cooperazione. 2. A questo scopo le parti cooperano per promuovere e sostenere l'attuazione di:

  • a)politiche economiche ispirate alla visione di una societa' piu' inclusiva caratterizzata da una migliore distribuzione del reddito cosi' da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia;
  • b)politiche commerciali e di investimento che tengano conto del legame tra commercio e sviluppo sostenibile, cosi' da promuovere e sostenere il commercio equo e solidale, lo sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese rurali e urbane e delle loro organizzazioni rappresentative e la responsabilita' sociale delle imprese;
  • c)corrette ed eque politiche fiscali che consentano una migliore redistribuzione della ricchezza, garantiscano un livello adeguato di spesa sociale e riducano l'economia informale;
  • d)una spesa pubblica sociale efficiente con obiettivi sociali chiaramente individuati e con un approccio orientato tendenzialmente ai risultati;
  • e)politiche sociali efficaci, con un accesso equo ai servizi sociali per tutta la popolazione in una serie di settori quali l'istruzione, la sanita', l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la giustizia e la sicurezza sociale;
  • f)politiche dell'occupazione volte a garantire a tutti un lavoro dignitoso e a creare opportunita' economiche che si rivolgano soprattutto ai gruppi piu' poveri e vulnerabili e alle regioni piu' svantaggiate, e misure specifiche dirette a promuovere la tolleranza nei confronti della diversita' culturale sul luogo di lavoro;
  • g)regimi di protezione sociale, tra l'altro nei settori delle pensioni, della sanita', degli infortuni e della disoccupazione, fondati sul principio della solidarieta' e dell'accessibilita' universale;
  • h)strategie e politiche di lotta alla xenofobia e alla discriminazione, in particolare quella fondata su motivi di sesso, razza, credenze od origine etnica;
  • i)politiche e programmi specifici per i giovani. 3. Le parti convengono di stimolare lo scambio di informazioni sui temi della coesione sociale in piani o strategie nazionali e sui successi e insuccessi nella formulazione e attuazione di tali iniziative. 4. Le parti si impegnano inoltre a valutare congiuntamente il contributo che l'attuazione del presente accordo fornisce alla coesione sociale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art41 · fonte su Normattiva