[1]Gravi crimini di portata internazionale

[2]1. Le parti ribadiscono la necessita' di non lasciare impuniti i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, e di perseguirli adottando, a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2. Le parti ritengono che l'istituzione e il funzionamento efficace della Corte penale internazionale costituiscano un'evoluzione positiva per la pace e la giustizia internazionali e che la Corte rappresenti uno strumento efficace di indagine e per l'esercizio dell'azione penale nei confronti degli autori dei piu' gravi crimini di portata internazionale, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, nei casi in cui i tribunali nazionali non abbiano la volonta' o la capacita' di agire, vista la complementarita' della Corte penale internazionale rispetto alle giurisdizioni penali nazionali. 3. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'adesione universale allo statuto di Roma:

  • a)mediante l'adozione di ulteriori iniziative volte a dare attuazione allo statuto di Roma e a ratificare e attuare gli strumenti correlati (quali l'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale);
  • b)mediante lo scambio, con i partner regionali, dell'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari alla ratifica e all'attuazione dello statuto di Roma;
  • c)mediante l'adozione di misure volte a salvaguardare l'integrita' dello statuto di Roma. 4. Resta una decisione sovrana dei singoli Stati determinare il momento piu' opportuno per aderire allo statuto di Roma.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art17 · fonte su Normattiva