[1]Obiettivo e principi

[2]1. Le parti, nel riconoscere che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare nelle questioni relative al commercio elettronico, secondo quanto disposto dal presente titolo. 2. Le parti riconoscono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo che gli utenti abbiano fiducia nel commercio elettronico.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art201 · fonte su Normattiva