[1]Disposizioni finali

[2]1. Relativamente al presente titolo le parti confermano i diritti e gli obblighi che discendono dal Fondo monetario internazionale o da altri accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC. 2. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art208 · fonte su Normattiva