[1]Disposizioni finali
[2]1. Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli operatori economici delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore sottoscritti dalle Parti. 2. Le Parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro, cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
