[1]Misure di salvaguardia
[2]Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle parti, la parte interessata puo' adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. In circostanze assolutamente eccezionali l'applicazione delle misure di salvaguardia puo' essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previo coordinamento tra le parti in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino(31).
[3]---------- (31) Il ripristino di misure di salvaguardia non e' subordinato all'autorizzazione delle parti.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
