[1]Misure di salvaguardia

[2]Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle parti, la parte interessata puo' adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. In circostanze assolutamente eccezionali l'applicazione delle misure di salvaguardia puo' essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previo coordinamento tra le parti in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino(31).

[3]---------- (31) Il ripristino di misure di salvaguardia non e' subordinato all'autorizzazione delle parti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art207 · fonte su Normattiva