[1]Divulgazione delle informazioni
[2]1. Su richiesta dell'altra parte, ciascuna parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni pertinenti in merito all'aggiudicazione di un appalto disciplinato, necessarie a stabilire se l'aggiudicazione e' avvenuta conformemente alle norme del presente titolo. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza in successivi appalti, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite. 2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente titolo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero recare pregiudizio alla concorrenza leale tra gli stessi. 3. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, le loro autorita' e i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i fornitori, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
