[1]Diffusione delle informazioni

[2]1. Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformita' al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario. Quando la comunicazione di tali informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite. 2. In deroga alle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza tra gli stessi. 3. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorita' o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione: ostacoli l'applicazione della legge; possa pregiudicare la concorrenza tra i fornitori; pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art56 · fonte su Normattiva