[1]Gestione collettiva dei diritti

[2]Le parti prendono atto dell'importanza della funzione delle societa' di gestione collettiva dei diritti e della conclusione di intese tra tali societa' per rendere reciprocamente piu' agevoli l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle parti, nonche' del conseguimento di un elevato livello di sviluppo per quanto attiene all'espletamento dei loro compiti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art236 · fonte su Normattiva