[1]Gestione collettiva dei diritti
[2]Le parti prendono atto dell'importanza della funzione delle societa' di gestione collettiva dei diritti e della conclusione di intese tra tali societa' per rendere reciprocamente piu' agevoli l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle parti, nonche' del conseguimento di un elevato livello di sviluppo per quanto attiene all'espletamento dei loro compiti.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
