[1]Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
[2]Le Parti riconoscono l'esigenza di concludere accordi tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle Parti e di garantire il reciproco trasferimento dei diritti per l'uso delle opere o di altri contenuti protetti delle Parti. Le Parti riconoscono la necessita' di raggiungere un alto grado di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione collettiva.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
