[1]Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

[2]Le Parti riconoscono l'esigenza di concludere accordi tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle Parti e di garantire il reciproco trasferimento dei diritti per l'uso delle opere o di altri contenuti protetti delle Parti. Le Parti riconoscono la necessita' di raggiungere un alto grado di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione collettiva.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art168 · fonte su Normattiva