[1]Diritti conferiti
[2]1. Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. Le parti, inoltre, assicurano un'efficace protezione dei disegni e modelli industriali per prevenire atti che compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10-bis della convenzione di Parigi.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
