[1]Diritti conferiti

[2]1. Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. Le parti, inoltre, assicurano un'efficace protezione dei disegni e modelli industriali per prevenire atti che compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10-bis della convenzione di Parigi.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art254 · fonte su Normattiva