[1]Eccezioni

[2]1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano irragionevolmente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Un disegno o modello non conferisce diritti quando sia contrario all'ordine pubblico o alla moralita'.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art253 · fonte su Normattiva