[1]Eccezioni
[2]1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano irragionevolmente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Un disegno o modello non conferisce diritti quando sia contrario all'ordine pubblico o alla moralita'.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
