[1]Durata della protezione
[2]1. La durata della protezione accordata nella parte UE e nelle Repubbliche della parte AC e' di almeno dieci anni. Ciascuna parte puo' prevedere che il titolare dei diritti possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni ciascuno fino alla durata massima della protezione stabilita nella legislazione di ciascuna parte. 2. Quando una parte prevede la protezione di disegni o modelli non registrati, la durata di tale protezione e' di almeno tre anni.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
