[1]Durata della protezione

[2]1. La durata della protezione accordata nella parte UE e nelle Repubbliche della parte AC e' di almeno dieci anni. Ciascuna parte puo' prevedere che il titolare dei diritti possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni ciascuno fino alla durata massima della protezione stabilita nella legislazione di ciascuna parte. 2. Quando una parte prevede la protezione di disegni o modelli non registrati, la durata di tale protezione e' di almeno tre anni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art255 · fonte su Normattiva