[1]Modalita' e metodologia
[2]1. Per attuare le attivita' di cooperazione le parti convengono quanto segue:
- a)gli strumenti possono comprendere un'ampia gamma di attivita' bilaterali, orizzontali o regionali, quali programmi e progetti, compresi i progetti infrastrutturali, il sostegno al bilancio, il dialogo politico settoriale, lo scambio e il trasferimento di attrezzature, studi, valutazioni dell'impatto, statistiche e basi dati, lo scambio di esperienze e di esperti, la formazione, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, seminari e pubblicazioni;
- b)i soggetti responsabili di attuare le attivita' possono comprendere le autorita' locali, nazionali e regionali, la societa' civile e le organizzazioni internazionali;
- c)le parti forniscono le opportune risorse amministrative e finanziarie necessarie a garantire l'attuazione delle attivita' di cooperazione da esse concordate in conformita' alle loro disposizioni legislative e regolamentari e alle loro procedure;
- d)tutti i soggetti coinvolti nella cooperazione garantiscono una gestione trasparente e responsabile delle risorse;
- e)le parti promuovono modalita' e strumenti finanziari e di cooperazione innovativi al fine di promuovere l'efficienza della cooperazione e utilizzare al meglio il presente accordo;
- f)la cooperazione tra le parti individua ed elabora programmi di cooperazione innovativi per le Repubbliche della parte AC;
- g)le parti incoraggiano ed agevolano i finanziamenti privati e gli investimenti esteri diretti, in particolare attraverso finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in America centrale nel rispetto delle procedure e dei criteri finanziari da essa applicati;
- h)e' promossa la partecipazione di ciascuna parte, in qualita' di partner associato, ai programmi quadro, a programmi specifici e ad altre attivita' dell'altra parte, nel rispetto delle norme e procedure delle parti;
- i)e' promossa la partecipazione delle Repubbliche della parte AC ai programmi di cooperazione orizzontali e tematici per l'America latina della parte UE, anche attraverso specifiche opportunita';
- j)le parti promuovono, in conformita' alle loro norme e procedure e in settori di comune interesse, la cooperazione triangolare tra le due regioni e con i paesi terzi;
- k)le parti esaminano tutte le possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse. 2. Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle loro necessita' e nell'ambito dei rispettivi programmi e della rispettiva legislazione.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
