[1]Principi
[2]La cooperazione tra le parti e' disciplinata dai seguenti principi:
- a)la cooperazione sostiene e integra gli sforzi che i paesi e le regioni associati compiono per attuare le priorita' stabilite dalle loro politiche e strategie di sviluppo, fatte salve le attivita' condotte con la societa' civile;
- b)la cooperazione e' il risultato di un dialogo tra i paesi e le regioni associati;
- c)le parti promuovono la partecipazione della societa' civile e delle autorita' locali alle loro politiche di sviluppo e alla loro cooperazione;
- d)le attivita' di cooperazione sono istituite a livello sia nazionale sia regionale e hanno carattere tra loro complementare in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del presente accordo;
- e)la cooperazione tiene conto di problematiche trasversali, quali la democrazia e i diritti umani, il buon governo, i popoli indigeni, le questioni di genere, l'ambiente anche sotto il profilo delle calamita' naturali, e l'integrazione regionale;
- f)le parti migliorano l'efficacia della loro cooperazione operando all'interno di contesti concordati. Promuovono l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori e l'adempimento degli obblighi reciproci connessi alla realizzazione delle attivita' di cooperazione;
- g)la cooperazione comprende l'assistenza tecnica e finanziaria quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo;
- h)le parti concordano in merito all'importanza di tener conto del loro diverso grado di sviluppo nella progettazione delle attivita' di cooperazione;
- i)le parti concordano in merito all'importanza di proseguire il sostegno alle politiche e strategie di riduzione della poverta' nei paesi a reddito medio, in particolare in quelli a reddito medio-basso;
- j)la cooperazione nel quadro del presente accordo non incide sulla partecipazione delle Repubbliche della parte AC, in qualita' di paesi in via di sviluppo, alle attivita' della parte UE riguardanti la ricerca per lo sviluppo o ad altri programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea destinati a paesi terzi, nel rispetto delle norme e delle procedure di detti programmi.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
