[1]Clausola evolutiva

[2]1. Il fatto che un settore o un'attivita' di cooperazione non siano stati inclusi nel presente accordo non e' interpretato come ostativo a una decisione delle parti di cooperare in tale settore o attivita', nel rispetto della loro rispettiva legislazione. 2. Non e' esclusa a priori alcuna opportunita' di cooperazione. Le parti possono avvalersi del comitato di associazione per esaminare possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse. 3. Quanto all'attuazione del presente accordo, le parti possono formulare suggerimenti volti ad ampliare la cooperazione in tutti i settori, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art27 · fonte su Normattiva