[1]Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti

[2]1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una Repubblica della parte AC o uno Stato membro dell'Unione europea designi o mantenga, conformemente alla propria legislazione nazionale, imprese pubbliche, imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi o monopoli. 2. I soggetti di cui al paragrafo 1 sono sottoposti al diritto della concorrenza nei limiti in cui l'applicazione del diritto della concorrenza non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro assegnata da una Repubblica della parte AC o da uno Stato membro dell'Unione europea. 3. Le parti garantiscono che a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo tali soggetti non esercitino alcuna discriminazione(41), relativamente alle condizioni di vendita o di acquisto di beni o servizi, tra le persone fisiche o giuridiche di una o dell'altra parte, ne' tra i beni originari di una o dell'altra parte. 4. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.

[3]---------- (41) Per discriminazione si intende una misura che non e' conforme al trattamento nazionale, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del presente accordo.</breve>

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art280 · fonte su Normattiva