[1]Scambio di informazioni non riservate e cooperazione in materia di applicazione
[2]1. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. 2. L'autorita' garante della concorrenza di una parte puo' chiedere la cooperazione dell'autorita' garante della concorrenza dell'altra parte per quanto attiene alle attivita' di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti di assumere decisioni autonome. 3. Nessuna delle due parti e' tenuta a comunicare informazioni all'altra parte. Qualora una parte decida di comunicare informazioni, essa puo' non fornirle se la comunicazione di tali informazioni e' vietata dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte che e' in possesso delle informazioni o se tale comunicazione e' incompatibile con i suoi interessi. Una parte puo' chiedere che le informazioni comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate alle condizioni da essa specificate.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
