[1]Diritto di legiferare e livelli di protezione

[2]1. Le parti ribadiscono il rispetto delle rispettive costituzioni(42) e del diritto di legiferare che da esse discende al fine di stabilire le proprie priorita' di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione ambientale e sociale in ambito interno e adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti. 2. Ciascuna delle parti si adopera affinche' le proprie leggi e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in linea con le sue condizioni sociali, ambientali ed economiche e in conformita' con le norme e con gli accordi internazionali riconosciuti richiamati agli articoli 286 e 287 e di cui ciascuna di esse sia parte, e si adopera altresi' per migliorare tali leggi e politiche, purche' la loro applicazione non avvenga in una forma tale da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti o restrizioni dissimulate al commercio internazionale.

[3]---------- (42) Per la parte UE, il riferimento e' alle costituzioni degli Stati membri dell'Unione europea, al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art285 · fonte su Normattiva