[1]Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente

[2]1. Le parti riconoscono che la governance e gli accordi internazionali in materia di ambiente sono strumenti importanti per affrontare i problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessita' di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni ambientali di comune interesse che attengono al commercio. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e nella pratica agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte, tra cui:

  • a)il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
  • b)la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
  • c)la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
  • d)la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione ("CITES");
  • e)la convenzione sulla diversita' biologica;
  • f)il protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversita' biologica;
  • g)il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici(43). 3. Le parti si impegnano a garantire la ratifica, entro l'entrata in vigore del presente accordo, dell'emendamento all'articolo XXI della CITES adottato a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983. 4. Le parti si impegnano inoltre, laddove non abbiano gia' provveduto in tal senso, a ratificare e dare efficace attuazione, al piu' tardi entro l'entrata in vigore del presente accordo, alla convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. 5. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure volte a dare attuazione agli accordi di cui al presente articolo, purche' tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi quando esistano condizioni identiche o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

[3]---------- (43) Resta inteso che il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente nell'articolo 287, paragrafo 2, comprende i protocolli, gli emendamenti, gli allegati e gli adeguamenti ratificati dalle parti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art287 · fonte su Normattiva