[1]Regolamento interno

[2]1. Il gruppo di esperti elabora un calendario che garantisce alle parti della procedura la possibilita' di far pervenire comunicazioni scritte e informazioni pertinenti. 2. Il gruppo di esperti e le parti assicurano la tutela delle informazioni riservate conformemente ai principi di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. 3. Il mandato del gruppo di esperti e' il seguente: "esaminare se una delle parti non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti a norma dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'articolo 287, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 291 del presente titolo e formulare raccomandazioni non vincolanti per la soluzione della questione. Per questioni relative all'applicazione della legislazione, il mandato del gruppo di esperti e' stabilire se vi sia un inadempimento prolungato o ricorrente di una parte nel dare efficace esecuzione ai suoi obblighi.".

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art299 · fonte su Normattiva