[1]Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio

[2]1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta notifica alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, le misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio, fornendo precisazioni quali la data di efficacia e il testo della misura e spiegando, in punto di fatto e di diritto, come la misura adottata per dare esecuzione alla decisione renda adempiente la parte convenuta. 2. Qualora le parti della controversia non concordino sull'esistenza o sulla compatibilita' delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 309, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la misura specifica contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni di cui all'articolo 309. Il collegio notifica la sua decisione entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, il collegio - ove le circostanze lo richiedano - pronuncia la sua decisione a norma del presente articolo per ciascuna Repubblica della parte AC. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art316 · fonte su Normattiva