[1]Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

[2]1. La parte convenuta notifica tempestivamente alla parte attrice il periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione alla decisione e le misure specifiche che intende adottare, ove possibile. 2. Le parti della controversia si adoperano per concordare il periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione alla decisione del collegio entro trenta giorni dalla notifica della stessa nei loro confronti. Una volta raggiunto l'accordo, le parti della controversia notificano al comitato di associazione il periodo di tempo ragionevole concordato e, ove possibile, le misure specifiche che la parte convenuta intende adottare. 3. Qualora le parti della controversia non pervengano, entro il termine stabilito al paragrafo 2, a un accordo sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione del collegio, la parte attrice puo' chiedere al collegio originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta, effettuata per iscritto, viene notificata all'altra parte della controversia e, in copia, al comitato di associazione. Il collegio notifica la sua decisione alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, il collegio decide il periodo di tempo ragionevole per ciascuna Repubblica della parte AC. 4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di trentacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3. 5. La parte convenuta riferisce al comitato di associazione in merito alle misure adottate e da adottare per dare esecuzione alla decisione del collegio. La relazione scritta e' presentata non oltre la prima meta' del periodo di tempo ragionevole. 6. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato previo accordo tra le parti della controversia. Tutti i periodi indicati nel presente articolo fanno parte del periodo di tempo ragionevole.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art315 · fonte su Normattiva