[1]Ambito di applicazione

[2]1. Il meccanismo di mediazione si applica alle misure non tariffarie che recano pregiudizio agli scambi tra le parti di cui alla parte IV del presente accordo. 2. Il meccanismo di mediazione non si applica alle misure o ad altre questioni inerenti:

  • a)al titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile);
  • b)al titolo IX (Integrazione economica regionale);
  • c)ai processi di integrazione della parte UE e delle Repubbliche della parte AC;
  • d)alle materie in cui siano state escluse le procedure di risoluzione delle controversie; e
  • e)alle disposizioni istituzionali del presente accordo. 3. Il presente titolo si applica a livello bilaterale tra la parte UE, da una parte, e ciascuna delle Repubbliche della parte AC, dall'altra. 4. La procedura di mediazione e' riservata.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art329 · fonte su Normattiva