[1]Obiettivi

[2]Gli obiettivi della parte IV dell'accordo sono:

  • a)l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti mediante la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi;
  • b)la facilitazione degli scambi di merci, in particolare mediante le disposizioni concordate riguardanti le dogane e la facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita', e le misure sanitarie e fitosanitarie;
  • c)la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;
  • d)la promozione dell'integrazione economica regionale nell'ambito delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di agevolare la circolazione delle merci tra le parti e all'interno delle medesime;
  • e)lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento, il miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti sulla base del principio di non discriminazione e la facilitazione degli scambi e degli investimenti tra le parti a livello dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali connessi agli investimenti diretti;
  • f)la graduale ed effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
  • g)un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale conformemente agli obblighi internazionali vigenti tra le parti, cosi' da garantire l'equilibrio tra i diritti dei titolari dei diritti e l'interesse pubblico, tenendo conto delle differenze tra le parti e della promozione del trasferimento di tecnologie tra le regioni;
  • h)la promozione di una concorrenza libera e senza distorsioni nei rapporti economici e commerciali tra le parti;
  • i)l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile; e
  • j)la promozione degli scambi e degli investimenti internazionali tra le parti in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile mediante attivita' congiunte di collaborazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art78 · fonte su Normattiva