[1]Riesame e impugnazione
[2]1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, quasi giurisdizionali o amministrativi affinche' i provvedimenti amministrativi definitivi che incidono sulle materie attinenti al commercio disciplinate dalla parte IV del presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui cio' sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle parti provvede affinche' in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:
- a)una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
- b)una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentati oppure, ove la legge lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa. 3. Fatta salva la possibilita' di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
