1. Le Parti si impegnano a risolvere, attraverso canali diplomatici, qualsiasi controversia che possa insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo. 2. Se tale controversia non si risolve entro quattro mesi dalla data in cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua intenzione di iniziare la procedura prevista nel comma precedente, dovra' essere deferita, su richiesta di entrambe le Parti, alla Corte Internazionale di Giustizia o a ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

Testo vigente dal 24 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;93~allegato-art4 · fonte su Normattiva