[1]Compiti specifici del Consiglio di associazione

[2]1. Il Consiglio di associazione, quando svolge uno dei compiti ad esso assegnati a norma della parte IV del presente accordo, e' composto, a livello ministeriale, di rappresentanti della parte UE, da una parte, e di ministri di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio, dall'altra, conformemente al rispettivo quadro giuridico delle parti, oppure delle persone da essi designate. 2. Per quanto concerne le questioni attinenti al commercio il Consiglio di associazione puo':

  • a)modificare, ai fini del conseguimento degli obiettivi della parte IV del presente accordo:
  • i)gli elenchi delle merci di cui all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) allo scopo di aggiungere una o piu' merci alla tabella relativa alla riduzione tariffaria;
  • ii)le tabelle accluse all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) per accelerare lo smantellamento tariffario;
  • iii)le appendici 1, 2 e 3 dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali);
  • iv)le appendici 1, 2, 2A, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa);
  • v)l'allegato XVI (Appalti pubblici);
  • vi)l'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette);
  • vii)l'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4);
  • viii)l''allegato XXI (Sottocomitati);
  • b)adottare interpretazioni delle disposizioni della parte IV del presente accordo;
  • c)prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa convenuta dalle parti. 3. Ciascuna delle parti attua, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le modifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il termine da esse convenuto(54).

[3]---------- (54) Attuazione delle modifiche approvate dal Consiglio di associazione: 1. nel caso della Costa Rica, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all'articolo 121.4, terzo comma (Protocolo de Menor Rango) della Constitucion Politica de la Republica de Costa Rica; 2. nel caso dell'Honduras, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all'articolo 21 della Constitucion de la Republica de Honduras.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art345 · fonte su Normattiva