[1]Comitato di associazione

[2]1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta. 2. Il comitato di associazione e' responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. 3. Il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del comitato di associazione. 4. Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il Consiglio di associazione abbia ad esso delegato tali poteri. In tal caso il comitato di associazione adotta le decisioni alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 6. 5. Il comitato di associazione si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente a Bruxelles e nell'America centrale, per un esame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono preventivamente concordati tra le parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna delle parti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art7 · fonte su Normattiva