[1]Composizione e regolamento interno

[2]1. Il Consiglio di associazione e' composto di rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche (dialogo politico, cooperazione e/o scambi commerciali) da affrontare in una determinata seduta. 2. Il Consiglio di associazione adotta il suo regolamento interno. 3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto, a turno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra, secondo quanto stabilito nel regolamento interno.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art5 · fonte su Normattiva