[1]Bilancia dei pagamenti

[2]1. Una parte, se ha o rischia di avere gravi difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi e i pagamenti correnti. 2. Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alla situazione riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni pertinenti stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale. 4. La parte che mantiene in vigore, adotta o modifica misure restrittive, le notifica sollecitamente all'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 5. Se una parte ritiene che la misura restrittiva adottata o mantenuta in vigore incida sui rapporti commerciali bilaterali, puo' richiedere all'altra parte consultazioni che si tengono sollecitamente in sede di comitato di associazione. Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

  • a)la natura e la portata delle difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna;
  • b)il contesto economico e commerciale esterno; o
  • c)le eventuali misure correttive alternative a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altro tipo presentati dal Fondo monetario internazionale relativamente ai cambi, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art349 · fonte su Normattiva