[1]Difficolta' della bilancia dei pagamenti

[2]1. Qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario o la parte CE che conosca o rischi di conoscere gravi difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive degli scambi di beni e servizi e dello stabilimento. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non andare al di la' di quanto necessario per ovviare alle difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna. Tali misure devono inoltre essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, laddove applicabili. 4. Gli Stati del CARIFORUM firmatari o la parte CE che mantengano in vigore o abbiano adottato misure restrittive o loro eventuali modifiche le notificano tempestivamente all'altra parte e presentano, non appena possibile, un calendario della loro soppressione. 5. Sono avviate tempestive consultazioni nell'ambito del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Esse servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE nonche' le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

  • a)la natura e la portata delle difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna;
  • b)l'ambiente economico e commerciale esterno;
  • c)eventuali misure correttive alternative a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna dello Stato del CARIFORUM interessato o della parte CE.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art240 · fonte su Normattiva