[1]Bilancia dei pagamenti

[2]1. Una parte, se incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi e lo stabilimento, compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a tali operazioni. 2. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 1 sono non discriminatorie, di durata limitata, non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alla situazione della bilancia dei pagamenti, sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi86. 3. Le parti si adoperano per evitare di applicare le misure restrittive di cui al paragrafo 1. Una parte, qualora introduca o modifichi tali misure, le notifica sollecitamente alle altre parti e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 4. Sono avviate tempestive consultazioni nell'ambito del comitato per il commercio. Tali consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte che adotta o mantiene in vigore le misure restrittive a norma del presente articolo nonche' le misure stesse, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

  • a)la natura e la portata delle difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna;
  • b)l'ambiente economico e commerciale esterno; e
  • c)le eventuali misure correttive alternative a disposizione. Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 2 e 3. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altro tipo presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo monetario internazionale da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della parte che introduce le misure.

[3]-------- 86 Le condizioni stabilite nell'accordo OMC di cui al presente articolo si intendono applicabili, mutatis mutandis, alle misure in materia di bilancia dei pagamenti relative allo stabilimento in settori diversi da quello dei servizi.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art297 · fonte su Normattiva