[1]e affari sociali

[2]1. Le Parti intensificano la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa quella riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parita' di genere e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione. 2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di globalizzazione che comporti vantaggi per tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', conformemente alla risoluzione UNGA 60/1 (2005) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006 e tenuto conto della dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008. Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche. 3. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e realizzare i principi delle norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, menzionate in particolare nella dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998, e ad attuare le convenzioni OIL applicabili che sono per esse vincolanti. Le Parti cooperano e si scambiano informazioni sui temi dell'occupazione e del lavoro, secondo quanto convenuto tra di esse. 4. Tra le forme di cooperazione possono figurare, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti dalle Parti, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, per esempio in sede di ASEM, a livello UE-ASEAN e in sede di OIL.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art42 · fonte su Normattiva