[1]Lotta al terrorismo nel pieno rispetto dei diritti umani

[2]1. La cooperazione nel settore della lotta al terrorismo attua il quadro e le norme di cui all'articolo 16 della parte II. 2. Le parti collaborano anche al fine di garantire che sia sottoposto a giudizio chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o alla commissione di azioni terroristiche o a sostegno di azioni terroristiche. Le parti convengono che la lotta al terrorismo viene condotta nel pieno rispetto di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, rispettando nel contempo la sovranita' degli Stati, il principio del giusto processo, i diritti umani e le liberta' fondamentali. 3. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e repressione delle azioni terroristiche attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art40 · fonte su Normattiva