[1]Gioventu'

[2]1. La cooperazione tra le parti sostiene tutte le politiche settoriali che si occupano dei giovani, con l'obiettivo di evitare il perpetuarsi della poverta' e della marginalita'. Sostiene, tra l'altro, le politiche per la famiglia e l'istruzione, l'offerta di opportunita' di lavoro per i giovani soprattutto delle zone povere, nonche' la promozione di programmi sociali e nel settore della giustizia per prevenire la delinquenza minorile e consentire il reinserimento economico e sociale. 2. Le parti decidono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla societa', anche in termini di partecipazione alla formulazione delle politiche che incidono sulla loro vita.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art48 · fonte su Normattiva