[1]Genere

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria e le pari opportunita' tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'obiettivo di dare efficace attuazione alla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Se del caso, sono previste azioni positive a favore delle donne. 2. La cooperazione promuove l'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli ambiti pertinenti della cooperazione, quali tra l'altro le politiche pubbliche, le strategie e le azioni di sviluppo e gli indicatori destinati a misurare il loro impatto. 3. La cooperazione contribuisce inoltre a facilitare la parita' di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i loro diritti fondamentali, ad esempio nei seguenti ambiti: istruzione, salute, formazione professionale, opportunita' di lavoro, processi di adozione di decisioni politiche, strutture di governance e imprese private. 4. Un'attenzione particolare e' accordata ai programmi che si occupano della violenza contro le donne, soprattutto in termini di prevenzione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art47 · fonte su Normattiva