[1]Cooperazione e reciproca assistenza in materia doganale

[2]1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacita' di controllo. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro:

  • a)lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: <il x="8">i) la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali; <il x="8">ii) l'agevolazione delle operazioni di transito; <il x="8">iii) l'esecuzione dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali; <il x="8">iv) i rapporti con la comunita' imprenditoriale; <il x="8">v) la libera circolazione delle merci e l'integrazione regionale;
  • b)l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;
  • c)la promozione del coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. 3. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della parte IV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art53 · fonte su Normattiva