[1]Cooperazione e assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli scambi

[2]Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli scambi e convengono di cooperare tra l'altro per:

  • a)apportare competenze, contribuire alla creazione di capacita', anche attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle infrastrutture necessarie, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normazione, valutazione della conformita', accreditamento e metrologia. In questo ambito possono rientrare le attivita' volte ad agevolare la comprensione e il rispetto, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, delle prescrizioni dell'Unione europea;
  • b)sostenere all'interno dell'America centrale l'armonizzazione della legislazione e delle procedure in materia di ostacoli tecnici agli scambi e agevolare la circolazione delle merci all'interno della regione;
  • c)promuovere la partecipazione attiva dei rappresentanti delle Repubbliche della parte AC ai lavori delle organizzazioni internazionali competenti, ai fini di un maggiore utilizzo delle norme internazionali;
  • d)scambiare le informazioni, le esperienze e le buone pratiche per agevolare l'attuazione del capo 4 (Ostacoli tecnici agli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo. In questo ambito possono rientrare i programmi di facilitazione degli scambi commerciali nei settori di comune interesse di cui al capo 4.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art57 · fonte su Normattiva