[1]Cooperazione nel settore minerario
[2]Le parti convengono di cooperare nel settore minerario tenendo conto della loro rispettiva legislazione e delle loro rispettive procedure interne e dei temi dello sviluppo sostenibile, compreso anche quello della tutela e della conservazione dell'ambiente. Esse cooperano mediante iniziative volte a promuovere lo scambio di informazioni, di esperti, di esperienze e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
