[1]Cooperazione scientifica e tecnologica
[2]1. Le parti promuovono la partecipazione dei loro organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attivita' di cooperazione nel rispetto delle loro norme interne. Le attivita' di cooperazione possono assumere le seguenti forme:
- a)iniziative congiunte di sensibilizzazione riguardanti i programmi della Comunita' europea per il potenziamento delle capacita' scientifiche e tecnologiche, anche in merito alla dimensione internazionale del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ) e, se del caso, in merito ai possibili programmi che gli succederanno;
- b)reti comuni di ricerca in settori di interesse condiviso;
- c)scambi di ricercatori e di esperti al fine di promuovere la preparazione di progetti e la partecipazione al 7PQ e ad altri programmi di ricerca della Comunita' europea;
- d)riunioni comuni su temi scientifici per favorire gli scambi di informazioni e l'interazione e individuare ambiti di ricerca comune;
- e)la promozione di studi scientifici e tecnologici avanzati che contribuiscano allo sviluppo sostenibile a lungo termine di entrambe le parti;
- f)lo sviluppo di contatti tra i settori pubblico e privato;
- g)la valutazione delle iniziative comuni e la diffusione dei risultati;
- h)il dialogo politico, scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale;
- i)lo scambio di informazioni a livello regionale su programmi scientifici e tecnologici regionali;
- j)la partecipazione alle comunita' della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. 2. Un'attenzione particolare sara' rivolta al rafforzamento del potenziale umano quale base durevole dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di legami sostenibili tra gli ambienti scientifici e tecnologici delle parti a livello nazionale e regionale. 3. Sono se del caso associati alla cooperazione i centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate, comprese le micro, piccole e medie imprese, ubicate nelle parti. 4. Le parti promuovono la partecipazione dei propri rispettivi organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa nel rispetto delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
