[1]Cooperazione in materia di microcredito e microfinanza

[2]Le parti concordano che, ai fini della riduzione delle disuguaglianze di reddito, i microfinanziamenti, compresi i programmi di microcredito, creano occupazione autonoma e si dimostrano uno strumento efficace in grado di contribuire a sconfiggere la poverta' e di ridurre la vulnerabilita' alle crisi economiche estendendo la partecipazione all'economia. La cooperazione contempla i seguenti ambiti:

  • a)lo scambio di esperienze e competenze relative alle banche etiche, alle banche di comunita' a carattere autogestito e associativo e il rafforzamento di programmi sostenibili di microfinanza, compresi programmi di certificazione, monitoraggio e convalida;
  • b)l'accesso al microcredito facilitando, mediante incentivi e programmi di gestione del rischio, l'accesso ai servizi finanziari offerti dalle banche e dagli istituti finanziari;
  • c)lo scambio di esperienze riguardo alle politiche e agli strumenti legislativi alternativi per la promozione dell'avvio delle attivita' di banca etica e popolare.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art71 · fonte su Normattiva