[1]Trasporti
[2]1. Le parti si adoperano per cooperare nei settori pertinenti della politica dei trasporti nell'intento di promuovere trasporti sostenibili e infrastrutture di qualita', affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, in linea con norme e principi internazionali pertinenti applicabili a entrambe le parti, migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione a un accesso equo e a prezzi accessibili per tutti, promuovere la sicurezza marittima e aerea, favorire la protezione dell'ambiente e aumentare l'efficienza dei sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti e' volta a promuovere:
- a)lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di trasporto urbano e pubblico sicuri, abbordabili, accessibili e sostenibili per tutti, con particolare attenzione alle esigenze delle persone in situazioni di vulnerabilita' (tra cui donne, bambini, persone con disabilita' e anziani), i trasporti terrestri, marittimi e aerei, la logistica dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali;
- b)l'uso civile dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare attenzione agli aspetti normativi, industriali e di sviluppo del mercato di comune interesse; in proposito si prendera' in considerazione la possibilita' di servirsi del sistema globale di navigazione satellitare europeo per massimizzare i benefici di entrambe le parti;
- c)un dialogo volto a potenziare la sicurezza aerea, le reti infrastrutturali e le operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidita', l'efficienza, la sostenibilita' e la sicurezza della circolazione di persone e merci e a esaminare le possibilita' di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo; e' opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
- d)un dialogo sui servizi di trasporto marittimo in settori di reciproco interesse, con in particolare i seguenti obiettivi:
- i)facilitare, collaborando, l'eliminazione di tutti gli ostacoli in grado di frenare lo sviluppo del commercio marittimo e migliorare le condizioni di svolgimento delle operazioni del trasporto marittimo di merci tra i porti delle parti;
- ii)garantire un accesso senza restrizioni e a condizioni commerciali agli scambi marittimi internazionali e agli scambi estero su estero;
- iii)migliorare la competitivita' del settore del trasporto marittimo delle parti; e
- iv)riconoscere alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Thailandia o gestite da cittadini o societa' dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, ai servizi ausiliari e portuali, tenendo conto del ruolo del trasporto marittimo ai fini dello sviluppo di una catena dei trasporti efficiente;
- e)l'applicazione di norme di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili alle parti, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.
Testo vigente dal 30 aprile 2026
